AGEVOLAZIONI FISCALI

AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI O.N.L.U.S.

LA NORMATIVA VIGENTE
Le erogazioni liberali effettuate nei confronti di una Organizzazione di Volontariato O.N.L.U.S. di diritto, danno la possibilità al soggetto erogante di dedurre / detrarre ai fini fiscali le somme erogate.
Più in particolare:

Se il soggetto erogante esercita attività d’impresa ai sensi dell’art. 55 del TUIR:

Possibilità di deduzione dal reddito imponibile della somma erogata nei limiti stabiliti dall’art. 100 c.2 lett. H) del TUIR (fino a Euro 2.065,83 o fino al 2% del reddito d’impresa dichiarato).

La norma di cui all’art. 100 del testo unico non trova applicazione per gli esercenti arti e professioni, i quali potranno in ogni caso beneficiare della detrazione.

Se il soggetto erogante è una persona fisica o ente non commerciale:

Possibilità di detrazione del 19% della somma erogata, ai sensi dell’art. 15 lett. I-bis) del TUIR (a condizione che sulle stesse erogazioni non si sia usufruito anche della deduzione) fino ad un ammontare massimo dell’erogazione stessa di Euro 2.065,83 (risparmio fiscale massimo: Euro 392,51).

LA NUOVA NORMATIVA DENOMINATA + DAI – VERSI.
PREMESSA
Occorre precisare, in primo luogo, che la Legge n. 80/2005 (di conversione del D.L. n. 35/2005) non deroga né altrimenti modifica direttamente la normativa già prevista in seno al TUIR (testo unico delle imposte sui redditi) in tema di detrazione / deduzione, in capo al soggetto erogante, delle erogazioni liberali effettuate nei confronti di determinati soggetti.
Occorre pertanto considerare l’agevolazione in oggetto parallelamente alle norme, in tema di detrazione / deduzione, già previste rispettivamente dall’art. 15 e dall’art. 100 del TUIR.

CHI PUO’ DEDURRE
La norma di cui all’art. 14 del D.L. 35/2005 (a differenza di quel che accade per le norme ex art. 15 ed ex art. 100 del TUIR), è rivolta indistintamente sia alle persone fisiche, soggetti passivi IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) che ai soggetti passivi IRES (imposta sul reddito delle società). Più precisamente sono beneficiari della agevolazione in parola i seguenti soggetti:

PERSONE FISICHE, soggetti passivi IRPEF, in possesso di redditi in denaro o in natura appartenenti a una delle categorie previste dal TUIR (redditi fondiari, redditi di capitale; redditi di lavoro dipendente; reddito di lavoro autonomo; redditi d’impresa; redditi diversi);

PERSONE GIURIDICHE - SOGGETTI PASSIVI IRES, ossia:
a. le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione residenti nel territorio dello Stato;
b. gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
c. gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
d. le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello stato.

CHI PUO’ RICEVERE LA DONAZIONE DEDUCIBILE
La legge cita tre categorie di soggetti non profit:
1) TUTTE LE ONLUS previste dal D.lgs n. 460/97. Più precisamente il legislatore ha precisato le diverse tipologie di ONLUS che rientrano nell’agevolazione:
a) Le ONLUS iscritte all’anagrafe tributaria omonima, ai sensi dell’art. 10 del D.lgs n. 460/97;
b) Le ONLUS “di diritto” che a loro volta comprendono: le organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale/provinciale del volontariato, le ONG (organizzazioni non governative) riconosciute idonee dal Ministero degli Affari Esteri exL 49/87, le Cooperative sociali di cui alla Legge n. 381/91, e relativi consorzi di cooperative sociali con base sociale formata da sole cooperative sociali;
c) Le cd “ONLUS parziarie” individuate negli enti ecclesiastici delle confessioni religiose
con le quali lo Stato ha stipulato patti e accordi, e nelle associazioni di promozione sociale le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’interno (art. 3, c. 6, lett e), L. 287/91), quando esercitino attività di cui all’art.10 lett a) del D.lgs n. 460/97 e si iscrivano all’anagrafe tributaria delle ONLUS.
2) Le Associazioni di Promozione Sociale (A.P.S.) iscritte nell’omonimo registro nazionale. (sembrerebbero pertanto escluse le APS iscritte nei relativi registri a livello locale);
3) Le Fondazioni e associazioni riconosciute che tutelano, promuovono e valorizzano i beni di interesse artistico, storico e paesaggistico definiti dal c.d. Decreto Urbani (D.lgs n. 42/04), che operano alle condizioni e nei limiti ivi statuiti.

COSA SI PUO’ DONARE
La norma indica che si possono portare in deduzione le liberalità in denaro o in natura. Pur in assenza espressi chiarimenti in ordine alla effettiva portata nella norma in oggetto, a questo primo livello di indagine si segnalano i seguenti spunti interpretativi:
1) sulle donazioni in denaro
Dovrebbero valere (il condizionale è d’obbligo, in assenza di espresse previsioni normative sul punto), le modalità concrete già previste in seno al D.lgs n. 460/97. Pertanto, affinché, ci si possa pregiare dell’agevolazione in esame si ritiene che le erogazioni liberali debbano essere effettuate attraverso una delle modalità previste dall'art. 23 del D.lgs n. 241/97, e cioè a mezzo bonifici bancari, assegni bancari, assegni circolari, versamenti a mezzo ufficio postale, mediante carte di debito o carte di credito, carte prepagate, ecc., che ne assicurino la rintracciabilità.
Si considera inoltre “buona prassi” (per quanto non obbligatorio) l’emissione, da parte del soggetto che riceve la donazione, di una ricevuta attestante la donazione in modo da agevolare il donante nei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria (ad esempio dinanzi al CAF, al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi).
2) sulla donazione di beni - da parte di imprese
La norma di cui all’art. 14 del D.L. n. 35/2005 pare porsi “a latere” della norma già vigente introdotta dall’art. 13 del D.lgs n. 460/97, la quale ultima già prevede, per le imprese, la possibilità di dedurre le donazioni di beni relative a:
a) prodotti farmaceutici e derrate alimentari, alla cui produzione è orientata l’attività d’impresa (senza limiti);
b) altri beni (diversi di cui alla lettera a), alla cui produzione è orientata l’attività d’impresa (nei limiti di euro 1.032,91).

QUANTO PUO’ DEDURRE UN DONATORE ?
Attenzione al “doppio limite”. La legge in commento afferma: “le erogazioni ... sono deducibili dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento (10%) del reddito complessivo dichiarato, e comunque nella misura massima di 70.000 euro annui” (art. 14, c. 1, D.L. n. 35/05).
Stando al tenore letterale della norma ciò significa che, in linea generale, il massimo deducibile di 70.000 euro vale solo nel caso in cui l’erogazione liberale corrisponda o sia inferiore al 10% del reddito complessivo dichiarato dal soggetto erogante (quindi per redditi uguali o superiori a 700.000 euro). Nel caso, certo più frequente, in cui il reddito del donatore sia inferiore a 700.000 euro, il limite massimo di deducibilità per il soggetto erogante sarà comunque pari al 10% del reddito dichiarato.
Facciamo un esempio per capire meglio:
Così, se il reddito dichiarato dal soggetto erogante fosse pari ad euro 50.000 (considerato già al netto della deduzione erogata), allora il limite di erogazione liberale deducibile sarebbe pari ad euro 5.000 (minore tra il 10% di 50.000 euro e 70.000 euro).
Se, d’altro canto, si trattasse di una grossa società con un reddito dichiarato di euro 800.000 (considerato tale reddito già al netto del costo rappresentato dalla deduzione erogata), allora la deduzione deducibile sarebbe pari a euro 70.000 (minore tra il 10% di 800.000 euro e 70.000 euro).

Inoltre, ai fini dichiarativi dobbiamo tenere presente che:

Per le persone fisiche, l’ammontare dell’erogazione va riportata tra gli oneri deducibili (entro i limiti di deducibilità previsti dalla presente legge);

Per le persone giuridiche, l’ammontare delle erogazioni liberali deducibili, commisurate al reddito d’impresa dichiarato, va imputato a conto economico e come tale costituirà componente negativo di reddito nei sopra esposti limiti di deducibilità.
La vera novità, quindi, è che anche per le persone fisiche si tratta di deduzioni e non di detrazioni.
Cosa sono le “DEDUZIONI” e le “DETRAZIONI”?
Le detrazioni sono le somme che, una volta calcolate le imposte da pagare, si possono sottrarre da queste ultime;
Le deduzioni sono le somme che si possono sottrarre dal reddito complessivo, sul quale poi si calcolano le imposte.

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